Art. 2.
(Applicazione delle norme del codice civile in materia di morte presunta).

      1. Il termine di cui anni di cui all'articolo 60, numero 3), del codice civile è ridotto a sei mesi nel caso di scomparsa di persone coinvolte in calamità naturali, la cui scomparsa è accertata ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.
      2. Il termine di sei mesi di cui all'articolo 727, primo comma, del codice di procedura civile, è ridotto a due mesi nel caso previsto dal comma 1 del presente articolo.
      3. Ai fini della dichiarazione di morte presunta delle persone di cui al comma 1, il giudice fissa l'udienza di comparizione e

 

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le eventuali udienze istruttorie successive entro il termine perentorio di due mesi per ciascun adempimento.
      4. L'ufficio giudicante può richiedere e utilizzare i rapporti giudiziari che riguardano gli eventi calamitosi, per la parte connessa alla scomparsa di persone in essi coinvolte e alle altre relative circostanze.